Tessin
En 1986, une initiative parlementaire voulait déjà introduire le principe de la transparence dans le canton du Tessin. En 2001, le gouvernement présente un avant-projet, qui a toutefois été abandonné faute d’adhésion. Face à la pression d’une initiative populaire cantonale en 2007, le Conseil d’Etat a finalement édicté la loi actuelle qui est entrée en vigueur en 2013. En cas de litige, la médiation est faite par une commission de conciliation composée de trois membres.
Loi sur l’information et sur la transparence de l’Etat (Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato, LIT) de la République et du canton du Tessin
Article constitutionnel | Non |
Loi en vigueur depuis | 1er janvier 2013 |
Liens | Loi Ordonnance |
Préposé cantonal à la transparence | Aucun Le point de contact au sein de l’administration cantonale est : Servizio per la trasparenza Filippo Santellocco Via Canonico Ghiringhelli 1 6501 Bellinzona Tél. 091 814 45 00 Website Pour les litiges, il existe un organisme d’arbitrage indépendant : Commissione di mediazione indipendente LIT Via Canonico Ghiringhelli 1 6501 Bellinzona Tél. 091 814 45 02 Website Articles de la loi |
Principe | La loi s’applique aux autorités des cantons et des communes. Les procès-verbaux des réunions non publiques ne sont pas accessibles. Articles de la loi |
Gouvernement | Oui Les procès-verbaux des réunions non publiques ne sont pas accessibles. Articles de la loi |
Administration cantonale | Oui Les procès-verbaux des réunions non publiques ne sont pas accessibles. Articles de la loi |
Parlement | Oui Les procès-verbaux des réunions non publiques ne sont pas accessibles. Articles de la loi |
Justice | Partiellement La loi s’applique uniquement à l’information active des autorités judiciaires. Pour ce qui est des procédures en cours, la justice n’informe que dans des cas exceptionnels. Articles de la loi |
Communes | Oui Les procès-verbaux des réunions non publiques ne sont pas accessibles. Articles de la loi |
Eglises | Oui Les procès-verbaux des réunions non publiques ne sont pas accessibles. Articles de la loi |
Entités privées qui accomplissent des tâches publiques | Oui Articles de la loi |
Entreprises du secteur public | Partiellement La loi ne s’applique pas à la Banque cantonale du Tessin. Le gouvernement peut exclure des unités administratives supplémentaires de la loi, si celle-ci devait affecter leur compétitivité. Les documents à usage commercial uniquement ne sont pas soumis à la loi. Articles de la loi |
Documents à usage commercial | Non Articles de la loi |
Documents non terminés | Non Articles de la loi |
Documents à usage personnel | Non Articles de la loi |
Documents antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi | Oui La loi s’applique rétroactivement, sans limite dans le temps. |
Processus décisionnel de l’autorité | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Mise en oeuvre de mesures prises par une autorité | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Sécurité publique | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Relations extérieures | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Négociations en cours | Non La loi n’exclut pas les négociations contractuelles. Selon le préposé cantonal, ce point est cependant couvert par l’art. 10, al. 1 let. a (protection du processus de formation de l’opinion par l’autorité) Articles de la loi |
Sphère privée | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Secret professionnel et des affaires | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Informations fournies librement à une autorité | Une pesée des intérêts a lieu. Articles de la loi |
Documents non terminés | Ne sont pas des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Documents destinés à l’usage personnel | Ne sont pas des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Documents à usage commercial | Ne sont pas des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Documents antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi | Non La loi s’applique rétroactivement, sans limite dans le temps. |
Autres exceptions | Exceptionnellement La liste des intérêts s’opposant à un accès aux documents est exhaustive. Le Conseil d’Etat peut toutefois exclure d’autres catégories de documents de la loi. Ils sont énumérés dans l’art. 9 du règlement. Articles de la loi |
Atres dispositions légales | Demeurent réservées. Articles de la loi |
A qui adresser la demande? | A l’organe qui traite l’information souhaitée. L’adresse des autorités se trouve dans l’annuaire du canton. Articles de la loi |
Sous quelle forme adresser la demande? | Par écrit Articles de la loi |
Faut-il justifier sa demande? | Non Toute personne a le droit d’accès aux informations sans avoir à en donner les raisons. Articles de la loi |
Délai de réponse de l’autorité compétente | Dans les 15 jours. Le délai peut être prolongé à 30 jours ou plus dans des cas particuliers. L’autorité est tenue de le justifier. Articles de la loi |
Peut-on déposer une demande en médiation? | Oui La commission de médiation est composée de trois membres. Commissione di mediazione indipendente LIT Via Canonico Ghiringhelli 1 6501 Bellinzona site-web Elle ne prend pas de décision. Articles de la loi |
Y a-t-il une voie de recours? | Toute décision négative doit être notifiée par écrit par l’autorité. Si aucune décision ne peut être prise ou si l’autorité choisit de ne pas suivre l’avis de la médiation, le demandeur peut solliciter d’autres leviers. Cette décision négative peut être contestée devant la commission de la protection des données et, en deuxième instance, devant le tribunal administratif cantonal. Articles de la loi |
Les décisions en première instance sont-elles publiques? | Oui Les décisions de la commission de protection des données sont publiées sur le site du Servizio per la trasparenza. |
Emoluments | Partiellement L’élaboration de copies ou une «charge de travail importante», soit plus d’une demi-heure, peut être facturée. Les tarifs se trouvent dans l’annexe du règlement de la LIT. Articles de la loi |
Art. 17 LIT: «(1) Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti. (2) La presidenza è assunta dall’incaricato cantonale della protezione dei dati o dal suo supplente. (3) I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. (4) La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.»
Art. 2 LIT: «(1) La presente legge si applica: a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi; b) al Consiglio di Stato, all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti; c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza; d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali; e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico. (2) La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino. (3) Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione: a) se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure b) se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: (…) b) al Consiglio di Stato (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: (…) b) (…) all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica (…) c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza (…)» Art. 6 cpv. 1: «Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l’interesse pubblico lo esige.»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (…)»
Art. 24 constitution cantonale: «(1) La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: (…) e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.»
Art. 2 LIT: «(2) La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino. (3) Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione: a) se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure b) se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.» Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti (…) che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell’opinione di un’autorità (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) b) perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l’ordine pubblico (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) d) compromettere la politica estera del Cantone (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell’opinione di un’autorità (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) e) ledere la sfera privata di terzi (…).»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 4 cpv. 2 LIT: «Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali.»Art. 9 RLIT: ««(1) Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di documenti: a) i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011; b) le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999; c) le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso; d) le note e le valutazioni di scolari e studenti; e) gli atti del personale; f) i certificati di assicurazione di previdenza professionale; (2) Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso. (3) Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.»
Art. 3 cpv. 3 LIT: «Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che: a) dichiarano segrete determinate informazioni, o b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.»
Art. 13 cpv. 1 LIT: «La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata per iscritto all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale.»
Art. 13 cpv. 1 LIT: «La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata per iscritto all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale.»
Art. 9 cpv. 1 LIT: «Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.»
Art. 15 cpv. 1 LIT: «(1) L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. (2) Questo termine può essere prorogato: a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire; b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l’autorità ne informa il richiedente.»
Art. 17 LIT: «(1) Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti. (2) La presidenza è assunta dall’incaricato cantonale della protezione dei dati o dal suo supplente. (3) I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. (4) La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.» Art. 18: «(1) La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita. (2) Può presentare una domanda di mediazione ogni persona: a) il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato; b) sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato; c) che è stata consultata secondo l’art. 14, ove l’autorità abbia accordato l’accesso contro la sua volontà; d) che contesta la tassa d’accesso prevista dall’art. 16 cpv. 2. (3) La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione. (4) L’autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione. (5) La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l’avvenuta conclusione della procedura di mediazione. (6) Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli. (7) Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all’attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.» Art. 19: «Art. 19: «(1) Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l’art. 14 della presente legge possono chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata. (2) La richiesta di decisione dev’essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 5 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge. (3) La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.» – cf. aussi les articles 19 à 23 du règlement.
Art. 15 cpv. 4 LIT: «Se l’accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell’autorità dev’essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l’accesso e a quelle che sono state consultate.» Art. 18 cpv. 3: «La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.» Art. 19: «(1) Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l’art. 14 della presente legge possono chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata. (2) La richiesta di decisione dev’essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 5 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge. (3) La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.» Art. 20: «(1) Contro la decisione dell’autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati entro 15 giorni dall’intimazione. (2) Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.»
Art. 16 LIT: «(1) La consultazione di documenti ufficiali è gratuita. (2) Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.»
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