Tessin
Bereits 1986 forderte eine parlamentarische Initiative das Öffentlichkeitsprinzip im Tessin. 2001 legte die Regierung einen Gesetzesentwurf vor, der mangels Zustimmung in der Vernehmlassung nicht weiterverfolgt wurde. Unter dem Druck einer Volksinitiative im Jahre 2007 schuf der Kantonsrat endlich das gültige Gesetz, das 2013 in Kraft trat. – In Streitfällen schlichtet eine dreiköpfige Mediationskommission.
Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) della Repubblica e del Cantone del Ticino
Verfassungsartikel | Das Öffentlichkeitsgesetz geniesst im Kanton Tessin nicht Verfassungsrang. |
Gesetz in Kraft seit | 1. Januar 2013 |
Links | Gesetz Verordnung |
Kantonaler Öffentlichkeitsbeauftragter | Keiner Bei der Kantonsverwaltung für das Öffentlichkeitsrecht zuständig ist: Servizio per lla trasparenza Filippo Santellocco Via Canonico Ghiringhelli 1 6501 Bellinzona Tel. 091 814 45 00 Website Für Schlichtungen ist eine unabhängige Kommission zuständig: Tel. 091 814 45 02 Website Gesetzestext |
Grundsatz | Das Gesetz gilt für die Behörden von Kanton und Gemeinden. Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen sind nicht zugänglich. Gesetzestext |
Regierung | Ja Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen sind nicht zugänglich. Gesetzestext |
Kantonale Verwaltung | Ja Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen sind nicht zugänglich. Gesetzestext |
Parlament | Ja Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen sind nicht zugänglich. Gesetzestext |
Justiz | Teilweise Das Gesetz ist nur auf die aktive Information der Justizbehörden anwendbar. Über hängige Verfahren informiert die Justiz nur in Ausnahmefällen. Gesetzestext |
Gemeindebehörden | Ja Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen sind nicht zugänglich. Gesetzestext |
Landeskirchen | Ja Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen sind nicht zugänglich. Gesetzestext |
Verwaltungsexterne, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen | Ja Gesetzestext |
Unternehmen der öffentlichen Hand | Teilweise Das Gesetz gilt nicht für die Tessiner Kantonalbank. Die Regierung kann weitere Verwaltungseinheiten vom Gesetz ausnehmen, wenn das Gesetz ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen würde. Dokumente, die nur dem kommerziellen Gebrauch dienen, sind ausgenommen. Gesetzestext |
Kommerziell genutzte Dokumente | Nein Gesetzestext |
Unfertige Dokumente | Nein Gesetzestext |
Dokumente zum persönlichen Gebrauch | Nein Gesetzestext |
Dokumente, die älter sind als das Gesetz | Ja Das Gesetz gilt unbefristet rückwirkend. |
Meinungsbildungsprozess der Behörde | Es findet eine Interessenabwägung statt. Gesetzestext |
Durchführung behördlicher Massnahmen | Es findet eine Interessenabwägung statt. Gesetzestext |
Öffentliche Sicherheit | Es findet eine Interessenabwägung statt. Gesetzestext |
Äussere Beziehungen | Es findet eine Interessenabwägung statt. Gesetzestext |
Positionen in Vertragsverhandlungen | Nein Das Gesetz nennt Vertragsverhandlungen nicht als Ausschlussgrund. Nach Auskunft des Öffentlichkeitsbeauftragten ist dieser Punkt aber durch Art. 10 Abs. 1 Bst. a abgedeckt (Schutz des Meinungsbildungsprozesses in der Behörde). Gesetzestext |
Privatsphäre | Es findet eine Interessenabwägung statt. Gesetzestext |
Berufs- und Geschäftsgeheimnis | Es findet eine Interessenabwägung statt. Gesetzestext |
Informationen, die der Behörde freiwillig mitgeteilt wurden | Es findet eine Interessenabwägung statt. Gesetzestext |
Unfertige Dokumente | Gelten nicht als Dokumente im Sinne des Gesetzes. Gesetzestext |
Dokumente zum persönlichen Gebrauch | Gelten nicht als Dokumente im Sinne des Gesetzes. Gesetzestext |
Kommerziell genutzte Dokumente | Gelten nicht als Dokumente im Sinne des Gesetzes. Gesetzestext |
Zeitliche Beschränkung | Nein Das Gesetz gilt unbefristet rückwirkend. |
Weitere Ausschlussgründe | Ausnahmsweise Die Aufzählung von Interessen, die einem Aktenzugang entgegenstehen, ist abschliessend. Der Regierungsrat kann aber weitere Dokumentkategorien vom Gesetz ausnehmen. Diese sind in Art. 9 der Verordnung aufgelistet. Gesetzestext |
Andere gesetzliche Bestimmungen | Bleiben vorbehalten. Gesetzestext |
An wen ist das Gesuch zu richten? | An das öffentliche Organ, das die gewünschte Information bearbeitet. Adressen der Behörden im Adressverzeichnis der Verwaltung. Gesetzestext |
Wie ist das Gesuch einzureichen? | Schriftlich. Gesetzestext |
Muss das Gesuch begründet werden? | Nein Jede Person hat ohne Nennung von Gründen Anspruch auf Aktenzugang. Gesetzestext |
Frist zur Bearbeitung des Gesuchs | Innert 15 Tagen. Die Frist kann in begründeten Fällen auf 30 Tage oder mehr verlängert werden. Gesetzestext |
Gibt es ein Schlichtungsverfahren? | Ja Die Schlichtungskommission besteht aus drei Personen. Adresse: Commissione di mediazione indipendente LIT Via Canonico Ghiringhelli 1 6501 Bellinzona Website Die Schlichtungskommission fällt keine Entscheide. Gesetzestext |
Wie sieht der Rechtsweg aus? | Ein ablehnender Entscheid muss von der Behörde schriftlich mitgeteilt werden. Kommt keine Schlichtung zustande oder fügt sich die Behörde der Empfehlung des Schlichtungskommission nicht, kann der Gesuchsteller eine anfechtbare Verfügung verlangen. Diese kann vor der kantonalen Datenschutzkommission angefochten und in zweiter Instanz an das kantonale Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Gesetzestext |
Sind die Entscheide der ersten Instanz öffentlich? | Ja Die Entscheide der Datenschutzkommission werden auf der Website des Servizio per la trasparenza publiziert. |
Kosten | Teilweise Das Anfertigen von Kopien sowie ein «bedeutender Aufwand» können verrechnet werden. Als bedeutend gilt ein Ausfwand von mehr als einer halben Stunde. Der Tarif findet sich im Anhang der Verordnung zum LIT. Gesetzestext |
Art. 17 LIT: «(1) Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti. (2) La presidenza è assunta dall’incaricato cantonale della protezione dei dati o dal suo supplente. (3) I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. (4) La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.»
Art. 2 LIT: «(1) La presente legge si applica: a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi; b) al Consiglio di Stato, all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti; c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza; d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali; e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico. (2) La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino. (3) Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione: a) se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure b) se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: (…) b) al Consiglio di Stato (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: (…) b) (…) all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica (…) c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza (…)» Art. 6 cpv. 1: «Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l’interesse pubblico lo esige.»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (…)»
Art. 24 Kantonsverfassung: «(1) La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico (…)»
Art. 2 cpv. 1 LIT: «La presente legge si applica: (…) e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.»
Art. 2 LIT: «(2) La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino. (3) Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione: a) se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure b) se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.» Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti (…) che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell’opinione di un’autorità (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) b) perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l’ordine pubblico (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) d) compromettere la politica estera del Cantone (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell’opinione di un’autorità (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) e) ledere la sfera privata di terzi (…).»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari (…)»
Art. 10 cpv. 1 LIT: «Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: (…) g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 8 cpv. 2 LIT: «Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciai.»
Art. 4 cpv. 2 LIT: «Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali.»Art. 9 RLIT: ««(1) Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di documenti: a) i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011; b) le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999; c) le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso; d) le note e le valutazioni di scolari e studenti; e) gli atti del personale; f) i certificati di assicurazione di previdenza professionale; (2) Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso. (3) Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.»
Art. 3 cpv. 3 LIT: «Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che: a) dichiarano segrete determinate informazioni, o b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.»
Art. 13 cpv. 1 LIT: «La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata per iscritto all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale.»
Art. 13 cpv. 1 LIT: «La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev’essere presentata per iscritto all’autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale.»
Art. 9 cpv. 1 LIT: «Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.»
Art. 15 cpv. 1 LIT: «(1) L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. (2) Questo termine può essere prorogato: a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire; b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l’autorità ne informa il richiedente.»
Art. 17 LIT: «(1) Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti. (2) La presidenza è assunta dall’incaricato cantonale della protezione dei dati o dal suo supplente. (3) I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. (4) La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.» Art. 18: «(1) La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita. (2) Può presentare una domanda di mediazione ogni persona: a) il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato; b) sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato; c) che è stata consultata secondo l’art. 14, ove l’autorità abbia accordato l’accesso contro la sua volontà; d) che contesta la tassa d’accesso prevista dall’art. 16 cpv. 2. (3) La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione. (4) L’autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione. (5) La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l’avvenuta conclusione della procedura di mediazione. (6) Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli. (7) Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all’attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.» Art. 19: «Art. 19: «(1) Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l’art. 14 della presente legge possono chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata. (2) La richiesta di decisione dev’essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 5 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge. (3) La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.» – Siehe auch Art. 19 bis 23 der Verordnung.
Art. 15 cpv. 4 LIT: «Se l’accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell’autorità dev’essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l’accesso e a quelle che sono state consultate.» Art. 18 cpv. 3: «La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.» Art. 19: «(1) Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l’art. 14 della presente legge possono chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione formale debitamente motivata. (2) La richiesta di decisione dev’essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 5 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 della presente legge. (3) La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.» Art. 20: «(1) Contro la decisione dell’autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati entro 15 giorni dall’intimazione. (2) Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.»
Art. 16 LIT: «(1) La consultazione di documenti ufficiali è gratuita. (2) Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.»
Antrag im Kanton Tessin stellen
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